Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori (CRAL) di Crédit Agricole FriulAdria
REGOLAMENTO ELETTORALE
(approvato dal Consiglio Direttivo in data 08.02.2017)
PER L’ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI E PER L’INDIZIONE E LO SVOLGIMENTO DI ASSEMBLEE PER REFERENDUM
Il Regolamento “Elettorale” stabilisce le procedure relative all’indizione e allo svolgimento delle Assemblee per Referendum.
Art. 1 – NORME DI CARATTERE GENERALE
- a) Modalità delle deliberazioni
L’Assemblea degli Associati delibera mediante Referendum con voto per corrispondenza e/o telematico.
- b) – Convocazione dell’Assemblea per Referendum
L’Assemblea per Referendum (d’ora in avanti denominata Assemblea) è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso recante l’ordine del giorno con comunicazione agli Associati e sul sito internet del CRAL Crédit Agricole FriulAdria (d’ora in avanti denominato CRAL).
- c) – Diritto al Voto
Hanno diritto di voto gli Associati iscritti al CRAL alla data di indizione dell’Assemblea.
- d) – Validità delle deliberazioni
Per la validità delle deliberazioni si fa riferimento all’art. 14 dello Statuto Sociale.
- e) – Costituzione del Comitato “Elettorale” – CE –
Con congruo anticipo sulla data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea, il Consiglio Direttivo del CRAL istituisce il Comitato Elettorale (d’ora in avanti denominato CE), che espleterà il proprio incarico presso la sede all’uopo destinata dal Consiglio Direttivo del CRAL (d’ora in avanti denominato Consiglio).
Il CE è composto da sette membri, nominati dal Consiglio tra gli Associati, e potrà operare con un minimo di cinque presenti alle varie operazioni riguardanti le votazioni .
Il CE nomina tra i suoi membri un Coordinatore ed un suo Sostituto.
Accettata la nomina, i membri, nel caso di elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, non potranno essere candidati per il rinnovo del Consiglio e del Collegio dei Revisori del CRAL. L’attività prestata dai membri del CE sarà totalmente gratuita. Saranno rimborsate dal CRAL le eventuali spese vive incontrate dai suoi membri.
Della costituzione del CE, verrà dato avviso agli Associati:
- almeno 60 giorni prima della data fissata per l’Assemblea, pubblicizzando anche il presente Regolamento, nel caso di elezioni riguardanti il rinnovo degli organi sociali del CRAL;
- almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea, unitamente alla convocazione della stessa, per le altre deliberazioni previste dallo Statuto.
Il CE decadrà trenta giorni dopo la proclamazione dei risultati finali.
- f) – Funzione del Comitato “Elettorale” (CE)
Il Comitato “Elettorale”:
– collabora con il Consiglio nell’organizzazione delle votazioni e/o elezioni degli organi sociali del CRAL;
– predispone le schede di votazione e/o elettorali (cartacee ed elettroniche) riportanti le indicazioni per esercitare correttamente il diritto di voto;
– vidima e sigla con congruo anticipo le schede di voto e/o elettorali cartacee e le invia agli Associati aventi diritto, almeno 15 giorni prima dell’Assemblea;
– riceve le buste relative all’espressione di voto per corrispondenza cartacea;
– trasmette al Consiglio, il verbale degli scrutini finali per la diffusione dei risultati.
- g) – Votazioni
Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto, con le modalità sotto riportate:
- con schede cartacee per tutti gli associati;
oppure
- con schede cartacee per gli associati in pensione e in fondo solidarietà, i dipendenti in aspettativa e i lungo assenti;
- con modalità telematica, di norma, per i dipendenti in servizio.
g.1) Modalità per corrispondenza – schede cartacee
Gli Associati che ne hanno diritto, riceveranno dal CE, e ad esso restituiranno, le schede di voto e/o elettorali con le apposite buste.
Invio delle schede di voto cartacee
Agli Associati è inviata una busta contenente:
- le schede di voto e/o elettorali;
- una busta anonima;
- una busta prestampata con l’indirizzo del CE, e come mittente il nominativo del votante.
Espressione del voto
Le schede di voto e/o elettorali che l’Associato rende al CE, devono contenere soltanto l’espressione di voto, non devono essere né firmate né contenere cancellazioni, abrasioni, scritte o altro segno che permetta il riconoscimento del votante, pena l’annullamento.
Restituzione delle schede di voto e/o elettorali
Le schede di voto e/o elettorali, da restituire al CE in originale, vanno inserite nella busta anonima la quale, a sua volta, va inserita nella busta prestampata.
La busta prestampata potrà essere inviata tramite posta interna oppure per corrispondenza e dovrà pervenire entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo e comunicato agli Associati nella lettera di convocazione dell’Assemblea. Oltre tale termine le buste sono considerate nulle.
Nell’eventualità che una busta contenga più schede, il voto è annullato.
L’Associato che ha esercitato il diritto al voto è riscontrato in un apposito elenco a cura del CE.
La busta anonima contenente le schede di votazione e/o elettorali, verrà inserita intonsa – dal CE – in apposita urna sino al momento dello scrutinio.
g.2) Modalità telematica – schede elettroniche
Gli Associati che ne hanno diritto, esprimono il proprio voto accedendo alle schede di voto e/o elettorali elettroniche.
Invio delle schede di voto elettroniche
Agli aventi diritto verrà inviata una e-mail al proprio indirizzo di posta elettronica aziendale con le modalità e le istruzioni necessarie per potere esprimere il voto. L’abilitazione al voto avviene identificando matricola e password, abitualmente in uso ed in possesso dell’elettore, in fase di login al sistema informativo aziendale. Coloro i quali non disponessero per qualsiasi ragione delle abilitazioni necessarie per accedere al sistema informativo aziendale, possono rivolgersi agli uffici preposti presso le rispettive società. Il collegamento può avvenire da qualunque personal computer purché collegato alla reti Intranet aziendali.
Espressione del voto
Le schede di voto e/o elettorali elettroniche, consentiranno soltanto l’espressione del voto nelle modalità previste dalla relativa procedura elettronica.
Le modalità di votazione saranno tali da garantirne la segretezza.
- h) Scrutinio
Il CE provvederà allo scrutinio delle schede cartacee.
I risultati della votazione elettronica e l’elenco dei votanti saranno trasmessi al CE dagli Uffici Processi Informativi della Capogruppo, tramite la Segreteria del CRAL.
Il CE elaborerà i dati raccolti della votazione per corrispondenza cartacea e telematica e produrrà lo scrutinio definitivo. Al termine dello scrutinio, il CE trasmetterà l’elenco dei votanti ed il verbale con i risultati finali al Presidente del Consiglio che ne renderà noti i risultati.
Art. 2 – ELEZIONI DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI REVISORI
Per l’elezione degli organi sociali del CRAL valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli che precedono, integrate da quanto segue:
- a) – Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto di votare tutti gli Associati iscritti al CRAL alla data di indizione delle elezioni; hanno altresì diritto di essere eletti tutti gli Associati iscritti al CRAL alla data di indizione delle elezioni, ad esclusione dei componenti il CE.
- b) – Candidature
Le candidature per l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori vanno presentate al CE almeno 30 giorni prima di quello fissato per la data dell’Assemblea.
- c) – Schede di votazione – preferenze – candidati non compresi nelle liste
Le votazioni per l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori avverranno su apposita scheda, predisposta dal CE con le modalità previste dall’art. 1 del presente Regolamento, nella quale i candidati sono indicati in ordine alfabetico (cognome, nome e data di nascita, specificando se dipendente o pensionato o analoga posizione).
Le preferenze da esprimere si manifestano segnando il riquadro a lato dei candidati prescelti.
Per l’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, ogni Associato potrà indicare sulla propria scheda di voto non più dei due terzi dei membri da eleggere.
Per i componenti il Collegio dei Revisori, ogni Associato potrà indicare sulla propria scheda di voto non più di due terzi dei membri da eleggere.
Non possono comunque essere votati Associati non compresi nella lista dei candidati. Eventuali voti espressi su nominativi non indicati non verranno conteggiati ma la scheda potrà comunque essere considerata valida purché il resto risulti regolare.
- d) – Eletti
Risultano eletti i nove candidati al Consiglio che avranno ottenuto il maggiore numero di voti ed altrettanto dicasi dei tre candidati al Collegio dei Revisori.
Nel caso di parità risulterà eletto il candidato più giovane anagraficamente.
Art. 3 – ALTRE DELIBERAZIONI DELL’ ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Le deliberazioni, diverse dalle elezioni dei componenti gli organi sociali, sono anch’esse assunte mediante Assemblea per Referendum, con le modalità previste all’art. 1 del presente Regolamento.
Art.4 – RICORSI
Gli eventuali ricorsi vanno inoltrati al Collegio dei Revisori entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati, che deciderà al riguardo. Le risposte ai ricorsi vengono formulate per iscritto.
Art. 5 – Funzionamento del CE
Nell’ambito delle norme statutarie e dei principi stabiliti, è facoltà del CE fissare regole relative al proprio funzionamento.
Art. 6 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme stabilite nello Statuto Sociale.