Statuto

Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori di Crédit Agricole FriulAdria – APS
(in breve CRAL Crédit Agricole FriulAdria – APS)

(Approvato dall’Assemblea Straordinaria chiamata a deliberare per corrispondenza dal 15/3 al 15/4/2021)

Art. 1Denominazione

In conformità alla legislazione italiana vigente, e in particolare ai sensi del Codice Civile e del Decreto Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (denominato Codice del Terzo Settore), è costituita l’Associazione denominata Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori di Crédit Agricole FriulAdria – Associazione Promozione Sociale (per il seguito “APS”), in breve CRAL Crédit Agricole FriulAdria – APS (qui di seguito detta anche semplicemente CRAL-APS).

Art. 2Sede

Il CRAL -APS ha sede presso la sede legale di Crédit Agricole FriulAdria SpA e può istituire unità operative anche in altre sedi.

Art. 3Scopi

Il CRAL – APS ha lo scopo di promuovere e organizzare attività ricreative, sportive e culturali a beneficio degli Associati e delle loro famiglie, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale così come sotto specificate a titolo esemplificativo e non esaustivo ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore).

Il CRAL – APS non ha finalità di lucro e non persegue scopi politici, sindacali o religiosi.

Il CRAL – APS si propone, in particolare, i seguenti fini:

a) promuovere la formazione umana e culturale ed il benessere degli associati, mediante l’adozione di iniziative e la gestione di servizi nei campi della cultura, delle arti, dello sport, del turismo e delle solidarietà sociale;

b) porre in atto ogni iniziativa utile, anche in associazione con altri analoghi Organismi, per consentire l’acquisto da parte degli associati, a condizioni di convenienza, di beni e servizi atti al normale soddisfacimento delle esigenze degli associati stessi e delle loro famiglie;

c) stabilire rapporti ed accordi con altre Organizzazioni, nazionali ed estere, aventi analoghe finalità, che possano favorire il conseguimento dei fini associativi.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo o Organo di Amministrazione.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Il CRAL–APS può compiere inoltre ogni iniziativa od operazione strumentale o connessa, necessaria od opportuna al raggiungimento degli scopi sociali. Il CRAL – APS opera in forma volontaria.

Art. 4Durata

La durata del CRAL –APS è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

Art. 5Esercizio sociale

Ogni esercizio ha durata annuale e coincide con l’anno solare; per ogni esercizio vengono redatti il rendiconto consuntivo e quello preventivo.

Art. 6Associati

Possono associarsi al CRAL-APS i Dipendenti di Crédit Agricole FriulAdria, i Dipendenti cessati dal servizio per quiescenza o per altra analoga condizione, il Personale distaccato del Gruppo bancario di appartenenza operante nella stessa nonché il Personale delle altre società del Gruppo Crédit Agricole Italia e Crédit Agricole. Possono inoltre associarsi i membri pro-tempore, fino alla scadenza del rispettivo mandato, degli Organi Amministrativi e di Controllo delle società del Gruppo Crédit Agricole Italia e Crédit Agricole. Una persona può essere iscritta nello stesso tempo soltanto ad uno dei Cral delle società del Gruppo Crédit Agricole Italia e Crédit Agricole.

La qualifica di Associato si acquisisce con il versamento annuale della quota associativa, stabilita dal Consiglio direttivo, da effettuare entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo deroghe del Consiglio Direttivo del CRAL – APS.

I familiari degli associati possono partecipare alle attività del CRAL-APS. Sono considerati “familiari degli associati” il coniuge e/o convivente more uxorio, come da regolamento, ed i figli fiscalmente a carico sino al 26° anno di età; per i figli diversamente abili non ci sono limiti di età.

Mantengono la qualifica di “familiari degli associati” i familiari degli associati deceduti.

E’ ammesso che terzi soggetti non Associati vengano ammessi a fruire di alcune attività o servizi del CRAL-APS, nei limiti e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo del CRAL – APS.

I Soci hanno diritto di consultare i Libri sociali di cui all’art. 15 del DDL n. 117 del 3 luglio 2017 nella sede sociale, previa richiesta al Presidente, che stabilirà se consentire il rilascio delle copie.

Articolo 7Cessazione

La qualifica di Associato si perde per rinuncia, per cessazione del rapporto di lavoro che non sia per quiescenza o per altra analoga condizione, per mancato versamento della quota associativa annuale e inoltre per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a carico di chi risulti inadempiente degli obblighi stabiliti dallo Statuto e suoi regolamenti o abbia commesso atti dannosi per il CRAL-APS. L’Associato escluso, per essere riammesso al CRAL-APS deve presentare richiesta al Consiglio Direttivo, il quale deciderà in proposito.

Art. 8Sezioni

Il CRAL-APS, per il raggiungimento delle finalità sociali, si può articolare in Sezioni Territoriali ed in Sezioni Specializzate, il cui funzionamento è coordinato dal Consiglio.

Le Sezioni provvedono:

– all’attuazione degli indirizzi operativi e dei programmi deliberati dal Consiglio;
– alla promozione di iniziative aperte agli Associati e loro familiari;
– ad assicurare i collegamenti con gli organi del CRAL-APS e i colleghi della propria Sezione, curando anche la divulgazione delle iniziative e delle attività promosse dal CRAL-APS stesso.

Art. 9Patrimonio ed Entrate

Il Patrimonio del CRAL-APS è costituito da:

  1. beni di proprietà;
  2. lasciti e/o donazioni.

Le Entrate del CRAL-APS sono costituite da:

  1. eventuali contributi a carattere ordinario e straordinario della Banca;
  2. quote annuali di iscrizione degli Associati nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
  3. contributi da terzi;
  4. frutti del patrimonio del CRAL-APS;
  5. introiti e proventi diversi.

Art. 10Sezioni Territoriali

All’interno del CRAL-APS possono essere costituite delle Sezioni Territoriali, che devono intendersi come emanazioni a carattere locale dell’associazione, destinate a cooperare in modo efficiente per il perseguimento degli scopi del CRAL-APS, ciascuna nell’ambito del proprio territorio di competenza, per un maggior coinvolgimento e per una migliore attenzione alle esigenze degli associati. Le Sezioni Territoriali potranno ricevere risorse economiche dal CRAL-APS, il cui ammontare viene deliberato dal Consiglio.

Le Sezioni territoriali possono essere costituite, con delibera del Consiglio, ovunque se ne presenti l’opportunità. All’interno di ciascuna Sezione, viene nominato dal Consiglio un Referente, il quale si riporta al Consiglio stesso e, per iniziative riguardanti ambiti specifici, si coordina con il Presidente della Sezione Specializzata di competenza.

I Referenti delle Sezioni Territoriali potranno segnalare al Consiglio le iniziative che riterranno opportune, non necessariamente rivolte al proprio ambito locale di riferimento. Le proposte delle Sezioni Territoriali sono vagliate dal Consiglio e, se approvate, pubblicizzate tra gli Associati.

Il Referente della Sezione Territoriale cura l’organizzazione e l’attività della Sezione stessa, scegliendo i propri collaboratori tra gli Associati in ambito locale, previa comunicazione al Consiglio, che vigila ed esercita facoltà di controllo in via ordinaria sull’attività della Sezione.

Art.11Sezioni Specializzate

All’interno del CRAL-APS possono essere costituite Sezioni Specializzate, collegate a specifiche attività destinate al perseguimento delle finalità associative mediante la promozione di iniziative aperte agli Associati e famigliari degli stessi.

L’iniziativa per la costituzione di una Sezione Specializzata può essere assunta da qualsiasi Associato, mediante espressa e dettagliata proposta da presentare al Consiglio del CRAL – APS, il quale decide l’opportunità e la rispondenza della proposta agli scopi del CRAL-APS.

Gli Associati possono iscriversi a ogni Sezione Specializzata, versando un contributo aggiuntivo. Ogni Sezione Specializzata elegge al proprio interno un Consiglio, composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque e, nell’ambito di questo, un proprio Presidente, con competenze gestionali ed organizzative specificamente riservate alla Sezione Specializzata di appartenenza. I Consiglieri rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. I Presidenti e i Vice Presidenti delle Sezioni Specializzate non possono essere membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori del CRAL-APS.

Le Sezioni Specializzate hanno autonomia organizzativa e di bilancio, previa autorizzazione del Consiglio, e dovranno redigere un Regolamento che deve essere approvato anch’esso dal Consiglio. Ogni iniziativa avviata da una Sezione Specializzata deve essere pubblicata con comunicazione del CRAL-APS rivolta a tutti gli Associati.

Il Consiglio del CRAL-APS potrà destinare in via ordinaria, per ogni singolo esercizio, risorse economiche alle Sezioni Specializzate; eventuali risorse straordinarie potranno essere deliberate e concesse per iniziative di particolare significato.

Il Consiglio del CRAL-APS vigila ed esercita facoltà di controllo in via ordinaria sull’attività delle Sezioni Specializzate.

Art.12Organi Sociali

Sono Organi del CRAL-APS:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo o Organo di Amministrazione;
c) l’Organo di Controllo e/o il Collegio dei Revisori (se previsti).

Tutte le cariche del CRAL-APS sono ricoperte a titolo gratuito; tuttavia, potranno essere rimborsate, previa autorizzazione del Consiglio, le spese incontrate dal singolo membro per lo svolgimento del proprio incarico.

Art. 13Assemblea degli Associati

L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti gli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutti gli Associati.

L’Assemblea degli Associati deve essere convocata in via ordinaria dal Consiglio almeno una volta all’anno entro novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio; l’Assemblea potrà inoltre essere convocata in via straordinaria, entro sessanta giorni dalla richiesta, ogni qual volta ne pervenga al Consiglio

richiesta motivata da parte di un terzo dei suoi membri, dal Collegio dei Revisori e da un numero di Associati pari a un decimo del totale.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, deve essere diffuso fra gli Associati mediante avviso di convocazione almeno cinque (5) giorni prima della data dell’Assemblea, recante l’ordine del giorno, la data e l’ora della prima e seconda convocazione, con comunicazione agli Associati anche a mezzo di posta elettronica. Della convocazione sarà data informazione attraverso il sito internet del CRAL-APS. In caso di inerzia del Consiglio Direttivo, l’Organo di Controllo e/o il Collegio dei Revisori se previsti provvederà con convocazione entro sessanta giorni.

L’assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera con voto per corrispondenza o a mezzo sistema elettronico.

Art. 14Costituzione dellAssemblea e validità delle deliberazioni

Ogni Associato ha diritto a un voto. Non sono ammesse deleghe. L’Assemblea in sede ordinaria:
a) approva il rendiconto annuale dell’esercizio trascorso e il documento previsionale per l’esercizio successivo;
b) delibera su ogni altro argomento portato all’ordine del giorno dal Consiglio.

L’Assemblea in sede straordinaria delibera:
a) sulle proposte di modifiche statutarie;
b) l’eventuale cessazione del CRAL-APS;
c) ogni altro argomento previsto dalla legge o sottoposto dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la partecipazione di qualsiasi sia il numero degli associati aventi diritto di voto. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti. Con specifico riferimento all’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo e/o del Collegio dei Revisori se previsti, la deliberazione avviene a maggioranza di preferenze e in conformità al relativo Regolamento. Ogni votante non potrà votare per oltre i 2/3 dei componenti degli organi sociali da eleggere. A parità di voti risulterà eletto colui che avrà la maggiore anzianità di iscrizione al CRAL-APS, nel caso permanesse la parità sarà eletto il più giovane di età.

L’Assemblea straordinaria è costituita con la partecipazione di un terzo degli aventi diritto e le delibere sono assunte a maggioranza dei voti, salvo il caso di proposta di liquidazione del CRAL- APS, la cui delibera deve essere assunta con il voto di almeno 3/4 più uno degli Associati. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Dei risultati delle Assemblee verrà data informazione, entro quindici giorni dalla conclusione, mediante pubblicazione nel sito internet del CRAL-APS o con altre modalità ritenute opportune dal Consiglio Direttivo per un minimo di trenta giorni.

Nel termine dei trenta giorni succitati, gli Associati potranno chiedere chiarimenti al Consiglio Direttivo e all’Organo di Controllo e/o al Collegio dei Revisori, se previsti. Per eventuali impugnazioni da parte degli Associati va fatto riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Art.15Consiglio Direttivo / Organo di Amministrazione

Il Consiglio Direttivo del CRAL-APS è composto da 9 Consiglieri eletti tra gli Associati.

I Consiglieri rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, nel corso di un esercizio non partecipi ad almeno la metà più una delle sedute del Consiglio decade automaticamente dalla carica con il 31 dicembre e viene sostituito dal primo dei non eletti. Il Consigliere che cessa anticipatamente dall’incarico, viene sostituito dal primo dei non eletti. Il subentrato rimane in carica fino alla scadenza di colui che ha sostituito.

Nel caso di carenza di sostituti, il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata del mandato, purché il numero dei suoi membri non risulti inferiore a quello corrispondente alla maggioranza assoluta dei componenti. Diversamente entro 60 giorni viene indetta l’Assemblea per l’elezione di tutte le cariche sociali. Nel caso sia indetta l’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, il Consiglio Direttivo resta in carica per l’ordinaria operatività fino all’insediamento del nuovo Consiglio.

Il Consigliere più anziano di età tra quelli neoeletti:

– riceve il resoconto dell’Assemblea dal Presidente del Consiglio Direttivo uscente entro cinque giorni dalla data dell’Assemblea e fa esporre tale verbale per un minimo di 30 giorni. Il verbale viene pubblicato nel sito internet del CRAL-APS o con altre modalità ritenute opportune dal Consiglio Direttivo;

– convoca entro 30 giorni dalla data dell’Assemblea i Consiglieri e l’Organo di Controllo e/o il Collegio dei Revisori, se previsti, eletti, fissando all’ordine del giorno della riunione le nomine del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario;

– presiede la prima seduta del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri tra cui il Presidente o il Vice Presidente.

Alle riunioni sono invitati a partecipare, con funzioni consultive, l’Organo di Controllo e/o il Collegio dei Revisori, se previsti.

Possono inoltre partecipare – su invito del Presidente, d’intesa con i consiglieri e senza diritto di voto – altre persone che possono contribuire all’esame degli argomenti all’ordine del giorno delle riunioni. Il Consiglio viene convocato dal Presidente, che lo presiede, o su richiesta di almeno quattro dei suoi membri, di norma sei volte all’anno, presso la sede del CRAL-APS o altrove purché nell’ambito del territorio nazionale.

Di ogni convocazione viene data notizia ai Consiglieri, all’Organo di Controllo e/o al Collegio dei Revisori, se previsti, a mezzo comunicazione scritta da inviarsi con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell’avvenuta ricezione, pertanto anche a mezzo posta elettronica, almeno cinque giorni prima della riunione e nei casi di urgenza, anche a mezzo telefono, almeno un giorno prima.

Le riunioni del Consiglio possono essere tenute anche mediante video-conferenza o call-conference e valgono tutte le disposizioni di cui sopra.

Art.16Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

a) è investito dei più ampi poteri nell’amministrazione del CRAL-APS che non siano statutariamente riservati all’Assemblea;
b) determina gli indirizzi generali di gestione;
c) approva i Regolamenti dell’Associazione;
d) redige i rendiconti annuali al 31 dicembre e un documento previsionale per l’esercizio successivo;
e) determina l’ammontare della quota associativa;
f) convoca l’Assemblea;
g) istituisce, all’occasione, il Comitato Elettorale;
h) può istituire Sezioni Territoriali e Sezioni specializzate destinate al perseguimento delle finalità associative, determinandone i poteri ed i relativi regolamenti di funzionamento;
i) nomina:
– il Presidente
-il Vice Presidente;
– il Segretario, scelto anche dall’esterno, con i compiti di redigere i verbali del Consiglio e svolgere ogni altro compito ed attività a lui demandate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente dai quali riceve direttive;
– il Tesoriere, scegliendolo anche dall’esterno con il compito di seguire la gestione amministrativa del CRAL-APS e la regolare tenuta dei documenti contabili; svolge inoltre ogni altro compito a lui demandato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente e dai quali riceve direttive;
j) gestisce le contribuzioni alle Sezioni Specializzate e alle Sezioni Territoriali;
k) indirizza, programma e coordina le attività delle Sezioni;
l) delibera sulle richieste e sulle proposte provenienti dalla Sezioni e ne vigila l’operato;
m) approva i Regolamenti interni elaborati dalle Sezioni.

Il Presidente convoca almeno due volte all’anno i Presidenti delle Sezioni Specializzate e i Referenti delle Sezioni Territoriali, allo scopo di perseguire gli opportuni allineamenti sui programmi e sulla gestione del CRAL-APS. Alle riunioni sono invitati anche il Vice Presidente del Consiglio Direttivo e il Presidente dell’Organo di Controllo e/o del Collegio dei Revisori, se previsti, del CRAL – APS.

Art.17Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza del CRAL-APS ad ogni effetto di fronte ai terzi e sovrintende alla gestione dell’associazione; vigila sull’esatta applicazione delle norme dello Statuto; convoca il Consiglio ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, di norma almeno ogni due mesi; presiede il Consiglio e ne attua le deliberazioni; propone gli argomenti da portare all’ordine del giorno e vigila sull’attuazione delle delibere consiliari. Il Presidente e, in sua assenza il Vice Presidente, firma qualsiasi atto che riguardi il CRAL-APS.

In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente potrà assegnare deleghe con le relative mansioni. .

Art. 18ORGANO DI CONTROLLO E/O REVISIONE

L’Art. 30 e 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, determina i limiti dimensionali per l’obbligatorietà delle nomine dell’Organo di Controllo e/o di Revisione Legale; l’associazione pur non superando detti limiti può costituire l’Organo di Controllo E/O il Collegio dei Revisori, anche monocratico.

Art. 19Cessazione delle cariche

La carica di membro di un Organo associativo si perde per:
a) morte;
b) dimissioni – rinuncia;
c) perdita della qualifica di Associato.

Art.20Incompatibilità

Gli incarichi di Consigliere del CRAL-APS nonché di Consigliere delle Sezioni Specializzate comportano l’incompatibilità con gli incarichi di consigliere presso altre associazioni aziendali con le medesime finalità e costituite nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti.

Art.21Scioglimento del CRAL-APS

In caso di scioglimento del CRAL-APS, eventuali residui attivi dovranno essere devoluti ad Associazioni aziendali di previdenza e/o ricreativi, oppure ad un Ente pubblico di assistenza. La scelta viene deliberata dall’Assemblea straordinaria.

Art.22Domiciliazione

Ogni comunicazione del CRAL-APS avrà pieno effetto nei confronti degli associati con l’invio all’indirizzo di posta elettronica, o con l’invio di corrispondenza ordinaria, che gli stessi dovranno per tempo comunicare. Analogamente qualunque comunicazione degli associati nei confronti del CRAL-APS avrà pieno effetto se inviata all’indirizzo e-mail dello stesso o per corrispondenza ordinaria.

Art. 23Foro competente

Il Foro competente è quello di Pordenone.

Art. 24Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Regolamento CRAL- APS, della normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.